L'aula del Senato ha approvato all'unanimità la ratifica della Convenzione per la protezione di minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote nel 2007. La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d'Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati Parte del COE di contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori.
È stata adottata dal Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Sono 9 ad oggi gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. La Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.
Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. Gli Stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale.
L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo. L'adesione alla Convenzione di Lanzarote integra un percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia.
Fino al 1996, infatti, il reato di abuso sessuale ai danni di un minore era previsto dall’art. 519 comma 2 del codice penale (Della violenza carnale). Negli anni successivi la normativa ha subito numerose modifiche e integrazioni. Del 15 febbraio 1996 è la legge n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) che abroga la disciplina precedente e introduce una nuova serie di ipotesi di reato intitolata "Atti sessuali con minorenne".
Successivamente, è stata emanata la legge n. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) che ha introdotto nel codice penale i reati di: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (minorile), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
A sua volta questa legge è stata recentemente integrata dalla n. 38 del 2 marzo 2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet). Tra le novità più importanti introdotte dalla Lanzarote - ricorda Save the Children - l'introduzione di due nuovi delitti come l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies).
È inoltre previsto un inasprimento delle pene anche per i reati di prostituzione minorile (la pena da 6 mesi a tre anni è aumentata da uno a sei per chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio o per la promessa di un corrispettivo in denaro o altra utilità) e di pornografia minorile (reclusione fino a tre anni con multa fino a 6.000 euro per chiunque assista a esibizioni o spettacoli pedopornografici).
Fonte: La Stampa
Via: Pariopportunità
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